In Italia, l'istruzione è obbligatoria fino ai sedici anni (Leg​ge n. 296/2006, art.1, co. 622) e si completa con il "diritto-dovere" all'istruzione e alla formazione (Decreto Legislativo n. 76/2005​) finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di istruzione ​secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Al termine della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi possono scegliere di proseguire gli studi in un percorso dell'istruzione secondaria di secondo grado (articolato in licei, istituti tecnici e istituti professionali) o nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza regionale, che rilascia una qualifica triennale o un diploma quadriennale.

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica, introdotta nel sistema educativo dall'art. 4 della l. 53/2003​ con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro.​

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono organizzati sulla base di convenzioni tra l'istituzione scolastica o formativa e il soggetto ospitante, che li regolamentano alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del profilo educativo del percorso ordinario (d.lgs n. 77/2005​). Nell'ambito dell'alternanza la permanenza dei giovani in contesti lavorativi non si configura come un rapporto di lavoro: i giovani mantengono lo status di studenti e la scuola o l'istituzione formativa è responsabile dell'intero percorso.

L'apprendistato si articola in tre tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25​, finalizzato a conseguire di una delle predette qualificazioni;
  • apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale di cui alla contrattazione collettiva;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Le imprese che assumono con il contratto di apprendistato hanno accesso a benefici retributivi e contributivi.

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