L'apprendistato professionalizzante Art.44 è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
Il contratto di apprendistato permette agli studenti di vivere l'esperienza del lavoro, e formarsi: per una parte di ore in azienda seguiti da un tutor aziendale e per un’altra parte presso i centri di formazione Enaip Lombardia.

Destinatari

  • soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
  • soggetti beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/2015
  • D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. X/4676 - Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato

FORMAZIONE BASE E TRASVERSALE – STANDARD MINIMI

DURATA MINIMA

In base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente

 

RIDUZIONE DELLA DURATA

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.
In alternativa:
- presso un organismo accreditato per la formazione in apprendistato in Regione Lombardia;
- presso il luogo di lavoro

CONTENUTI

Selezione di moduli formativi dedicati a contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP= Quadro Regionale degli Standard Professionali) con particolare riferimento ai temi afferenti a:
- sicurezza nell’ambiente di lavoro;
- organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze digitali;
- competenze sociali e civiche.

I contenuti devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) certificate ai sensi della normativa regionale.

SPAZI IDONEI - Distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi
AVVIO - di norma nelle fasi iniziali e comunque entro 6 mesi dall’assunzione
METODOLOGIA - possibile FAD (modalità da stabilire con successivi provvedimenti)
VALUTAZIONE - Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.

FORMAZIONE TECNICO PROFESSONALE
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche

FORMAT - può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003 (in mancanza: vedi allegato al D.Lgs. 81/2015)

RESPONSABILITÀ - la formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro come da CCNL specifico

REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE – “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 150/2015 (non ancora disponibile)

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