Il contratto di apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, a seguito della formazione prevista nel Piano Formativo Individuale. È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale IeFP).
Durata: il contratto non può essere superiore a 3 anni, che possono essere elevati a 5 per particolari profili professionali nell’ambito dell’artigianato.
La formazione dell’apprendista
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato da un Piano Formativo Individuale (PFI), che contiene i dati dell’azienda dell’apprendista e del tutor aziendale.
Nel Piano viene illustrato il percorso formativo dell’apprendista, suddiviso in:
- Formazione base e trasversale, basata sul titolo di studio dell’apprendista, da effettuarsi presso l’ente formativo. Per la durata del triennio, il monte ore complessivo non deve superare le 120 ore per chi possiede il titolo di scuola dell’obbligo, di 80 ore per i diplomati, di 40 ore per i laureati.
- Formazione interna tecnico/professionale, erogata in azienda durante l’orario di lavoro, come parte integrante del percorso formativo dell’apprendista. La formazione prevista è di 80 ore, da ripetersi per ogni anno di apprendistato.
Formazione base e trasversale
Durata
In base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
-120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di Licenza elementare e/o della sola licenza di Scuola secondaria di I grado (cd. licenza media)
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di Scuola secondaria di II grado o di qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di Laurea o titolo almeno equivalente
Riduzione della durata: eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, a uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati
In alternativa
- presso un organismo accreditato per la formazione in apprendistato in Regione Lombardia
- presso il luogo di lavoro
Contenuti
Selezione di moduli formativi dedicati a contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP= Quadro Regionale degli Standard Professionali) con particolare riferimento ai temi di:
- sicurezza nell’ambiente di lavoro
- organizzazione e qualità aziendale
- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
- competenze digitali
- competenze sociali e civiche
I contenuti devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi IeFP certificate ai sensi della normativa regionale.
scheda Apprendistato art.44 EnaipLombardia
Apprendistato per la QUALIFICA Art. 43 dlgs 81/2015
Questa tipologia di apprendistato prevede la possibilità di assumere giovani tra i 15 e i 25 anni contribuendo alla loro qualificazione, beneficiando di sgravi fiscali e altri vantaggi.
I giovani assunti con contratto di apprendistato lavoreranno e si formeranno in azienda e presso i centri Enaip Lombardia che seguiranno tutti gli adempimenti necessari per l’attivazione del contratto.
Tramite l’apprendistato possono essere conseguite le seguenti qualifiche:
- qualifica professionale IeFP
- diploma professionale IeFP
- diploma di istruzione secondaria superiore
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Apprendistato di ALTA FORMAZIONE E RICERCA Art 45 dlgs 81/2015
È finalizzato, nell’ambito di un rapporto lavorativo in un qualunque settore di attività, al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore ( ITS art. 69 L. 144/99) e per il praticantato per l’accesso alla professioni inquadrate in un Ordine professionale.
Questo contratto può essere stipulato a partire dai 18 anni di età (17 nel caso di soggetto in possesso di diploma professionale) fino a 29 anni, dove l’età è comunque subordinata al possesso dei titoli richiesti per l’accesso al percorso formativo a cui è finalizzato.
Le aziende lombarde che assumono uno studente o una studentessa possono concordare con l’Università o con le Fondazioni ITS un progetto formativo per il conseguimento della laurea/specializzazione tecnica superiore che tenga conto, oltre che del curriculum e del piano di studi dello studente, delle esigenze delle aziende per la formazione di figure professionali specifiche.